Smaltimento amianto, importanti novità

La legge più importante che disciplina la messa al bando dell’amianto in Italia è la Legge 27 marzo 1992, n. 257 . Si tratta della prima legge in Italia che oltre a “vietare l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” regola anche il trattamento e lo smaltimento nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono.
In particolare la legge conferisce alle Unità Sanitarie Locali il compito di esaminare gli edifici in cui potrebbe essere presente amianto e programmare le attività di rimozione e di fissaggio. Inoltre, istituisce per le imprese operanti nello smaltimento e nella rimozione dell’amianto l’obbligo di iscriversi in una speciale sezione dell’“Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti”. I rifiuti di amianto, infatti, sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi.
La legge 27 marzo 1992, n. 257, che resta la norma di riferimento, viene seguita e completata da alcuni decreti attuativi che stabiliscono le procedure operative tramite le quali poter valutare il grado di rischio in presenza di manufatti in amianto e procedere all’opera di bonifica. Tali decreti definiscono, inoltre, i dispositivi di protezione e le attrezzature da utilizzare per la bonifica.
Di particolare importanza è il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 che stabilisce i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto, insieme alle regole per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica per rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura dei materiali contenenti amianto.

Quando è obbligatorio rimuovere l’amianto?

In particolare il decreto prescrive l’obbligatorietà di smaltire l’amianto ed effettuare la bonifica della zona quando la presenza di questo risulta pericolosa. Più precisamente ciò avviene quando si è in presenza di un manufatto in amianto che risulta danneggiato a causa del suo deterioramento nel tempo e presenta una grande quantità di fibre di amianto volatili che possono facilmente venire inspirate e causare seri problemi di salute. In questo caso, il proprietario dell’immobile, o l’amministratore in caso di condominio, è obbligato ad avvisare l’Asl territoriale che prenderà in carico la problematica stabilendo modo di intervento e tempistiche. Se il manufatto in amianto si presenta, invece, in buone condizioni, la normativa non obbliga i proprietari privati o gli amministratori degli immobili alla rimozione, tuttavia essi sono tenuti a contattare un tecnico abilitato per la valutazione del livello di rischio, alla quale segue la “Pianificazione di un Programma di Controllo e Manutenzione”.

Quando l’opera di bonifica risulta necessaria, la legge prescrive tre tipi di interventi:

  • • la rimozione, cioè l’asportazione, attraverso particolari procedure, dei manufatti contenenti amianto.
  • • l’incapsulamento, il manufatto non viene rimosso ma tramite l’applicazione di una speciale vernice viene creata una barriera fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno.
  • • la sovra copertura, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite la creazione di una parete (es. pannelli, muri, coibentazioni) che copra e sigilli interamente il manufatto.

Il Decreto Ministeriale 20 agosto 1999 definisce in maniera più dettagliata gli interventi di bonifica. Nel decreto vengono ampliate le procedure ed i metodi per gli interventi di bonifica previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257. Inoltre, vengono definitivi per i rivestimenti incapsulanti i requisiti prestazionali minimi, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica.

Per quanto riguarda invece gli obblighi le responsabilità dei proprietari degli immobili rispetto all’eternit e più in generale ad altre sostanze pericolose, si ricorda il D.Lgs. 9 APRILE 2008 n. 81, il quale disciplina organicamente tutta la normativa sull’Amianto sostituendo a partire dal 30 aprile 2008 il D.Lgs. 257/06. Il testo Unico individua nel Datore di Lavoro il soggetto che ha l’obbligo di accertarsi della presenza di manufatti contenenti amianto (es. Eternit) quali possono essere tubazioni, serbatoi idrici, coperture realizzate con lastre ondulate, pannelli piani, canne fumarie, fioriere, coibentazioni. Quest’ultimo è tenuto a valutare il rischio per propri lavoratori ed agire in funzione di questo. Sempre in questo testo viene prescritto, inoltre, per tutti i soggetti che rimuovono manufatti contenenti amianto, l’obbligo di iscriversi all’ Albo Gestori Ambientali alla categoria 10. Viene inoltre prevista la redazione di un Piano di Lavoro in cui la ditta incaricata della rimozione dei manufatti contenenti amianto indica procedure, attrezzature e personale impiegato nella bonifica.

Cosa fare se si è in presenza di eternit da smaltire?

La cosa migliore da fare in caso ci si trovi di fronte a un manufatto in eternit danneggiato, e che si sospetti essere in uno stato ormai compromesso, è rivolgersi ad una ditta specializzata in smaltimento amianto che provvederà ad effettuare un sopraluogo e un’indagine preliminare per valutare le condizioni del materiale e decidere se è necessario procedere allo smaltimento vero e proprio. Per essere sicuri di rispettare tutte le norme di legge nella rimozione di amianto, è opportuno affidarsi sempre ad aziende esperte e specializzate nel settore dello smaltimento eternit.

La Dimal si occupa da anni di smaltimento e rimozione di amianto e garantisce interventi gestiti da operatori qualificati e dotati delle attrezzature adeguate ad operare nel rispetto della normativa vigente.

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